Pregiatissimi Senatori e Deputati della Repubblica,
Molti di Voi sostengono con stoica convinzione e acrobatici sofismi che lo status di "famiglia" debba applicarsi alle sole coppie sposate nell'ambito di un modello definito "naturale" e formato da individui in grado di riprodursi fra loro. Una definizione culturale totalmente astratta che non trova coerente applicazione sul piano del diritto.
Dovreste conoscere meglio di me che l'ordinamento giuridico dello Stato dà una definizione di "famiglia" molto diversa e fa discendere diritti ed oneri in relazione a situazioni familiari che vanno ben oltre la famiglia naturale fondata sul matrimonio.
Se si vogliono per esempio ottenere prestazioni agevolate (casa popolare, borsa studio, asili nido, maternità, riduzioni tariffarire per servizi quali luce, gas telefono, ecc.) all' atto della domanda il cittadino deve presentare un'attestazione ISEE basata su una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA nella quale deve indicare la situazione reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo familiare cosi come definito dal "regolamento anagrafico della popolazione residente".
Tale regolamento stabilisce che agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".
Non rientrano nei vincoli affettivi i rapporti occasionali, brevi coabitazioni con spirito di ospitalità, o rapporti che danno origine ad un obbligo giuridico di fonte contrattuale come può essere con una badante.
I nuclei familiari residenti in coabitazione senza rapporti di parentela, affinità ovvero non legati da vincoli affettivi (due o più colleghi che convivono per ragioni di economicità) devono attivarsi presso i Comuni per ottenere stati di famiglia separati, altrimenti anch'esse fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Recentemente, la Corte di Cassazione con la sentenza 109 del 2006 ha respinto il ricorso di un cittadino contro il provvedimento del tribunale d Milano che non aveva accolto la sua richiesta di ammissione al patrocinio legale gratuito.
L'interessato conviveva con una donna e dunque la Suprema Corte ha deciso che "in caso di convivenza il reddito è costituito dalla somma dei redditti di ogni componente del nucleo stabilmente convivente" osservendo come la giurisprudenza "dovendo confrontarsi con le mutate concezoni che via via si sono affermate nella società moderna" in materia di rapporti interpersonali abbia considerato "la famiglia di fatto" quale "realtà sociale che, pur essendo al di fuori dello schema legale della società cui si riferisce esprime comunque caratteri ed istanze analoghe a quelle della famiglia stricto sensu intesa".
Una sentenza che fa "precedente" e che trova applicazione anche in relazione a conviventi dello stesso sesso.
Concorderete con me che quanto descritto fotografa quantomento una situazione paradossale, schizofrenica e apparentemente surreale. Come è possibile che due conviventi siano considerati dalla Repubblica "famiglia" quando da questo discende un interesse per lo Stato e non lo siano quando da questo deriverebbe un interesse per la coppia?
Mi rivolgo a Voi per capire quali schemi culturali ispirano tale incoerenza giuridica che contrasta profondamente con le prerogative etiche e politiche di un Parlamento che dovrebbe riconoscere a tutti i cittadini, uguali doveri ed anche uguali diritti.
Distintamente.
